Art. 2.

      1. All'articolo 49 del testo unico, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Se entro sei mesi dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione nessun soggetto nominato presidente ai sensi del comma 5 o del comma 9 ottiene il parere favorevole, a maggioranza dei due terzi, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il consiglio decade e si procede al suo rinnovo entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
      5-ter. Fino a quando la nomina del presidente del consiglio di amministrazione non è divenuta efficace ai sensi del comma 5 o del secondo periodo del comma 9, ogni atto esecutivo e di indirizzo proposto dal consigliere anziano, cui sono attribuiti i poteri di coordinamento fra il consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato e il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, necessita del voto favorevole dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione.
      5-quater. Il membro del consiglio di amministrazione nominato presidente ai

 

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sensi del comma 5, o indicato per la presidenza ai sensi del comma 9, decade dal proprio incarico di consigliere qualora non abbia acquisito il parere favorevole dei due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».